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Parametri per il calcolo delle calcolo della dimensione delle Pmi

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Notizie PMI
venerdì 24 marzo 2006

IL Ministero delle Attività produttive in applicazione dei criteri Europei da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese PMI decreta il 18 aprile 2005 (pubblicato il 12 ottobre 2005 sulla Gazzetta Ufficiale) le regole per determinare la dimensione di una impresa e più precisamente per le PMI, cioè le piccole e medie imprese.


Art. 1.
1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la
determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione
di aiuti alle attivita' produttive e si applica alle imprese operanti
in tutti i settori produttivi.


Art. 2.
1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle
medie imprese (complessivamente definita PMI) e' costituita da
imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di
euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola
impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 10 milioni di euro.
3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa
l'impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro.
4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3
sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
5. Ai fini del presente decreto:
a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto
economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile,
s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli
importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di
servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa',
diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta
sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con
il volume d'affari;
b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo
patrimoniale;
c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo
determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola
dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono
il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa
integrazione straordinaria.
6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma
7:
a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli
dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente
la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le
imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla
redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per
quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base
del prospetto delle attivita' e delle passivita' redatto con i
criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1974, n. 689, ed in conformita' agli articoli 2423 e seguenti del
codice civile;
b) il numero degli occupati corrisponde al numero di
unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a
tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il
periodo da prendere in considerazione e' quello cui si riferiscono i
dati di cui alla precedente lettera a).
7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della
domanda di agevolazione non e' stato approvato il primo bilancio
ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilita'
ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non e' stata presentata
la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente
il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale
risultanti alla stessa data.


Art. 3.
1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate
autonome, associate o collegate secondo quanto riportato
rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.
2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate ne
collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.
3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come
imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali
esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure
insieme ad una o piu' imprese collegate, il 25% o piu' del capitale o
dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% puo' essere
raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate
qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito
elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano
individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:
a) societa' pubbliche di partecipazione, societa' di capitale di
rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti
regolare attivita' di investimento in capitale di rischio che
investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il
totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa
impresa non superi 1.250.000 euro;
b) universita' o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo
di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo
regionale;
d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a
10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia
associata, ai sensi del comma 3, ad una o piu' imprese, ai dati degli
occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa
richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di
partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto
detenuti (in caso di difformita' si prende in considerazione la piu'
elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate
immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima.
Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale piu'
elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese
associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente
aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali
imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati gia'
ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione
sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di
redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti
consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa
e' ripresa tramite consolidamento.
5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una
delle seguenti relazioni:
a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtu' di
un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza
dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o
clausole;
d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci,
controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia
collegata, ai sensi del comma 5, ad una o piu' imprese, i dati da
prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio
consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente
collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti
consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati
dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati
e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di
esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura
proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese
collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime
- a meno che tali dati non siano stati gia' ripresi tramite i conti
consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui
al comma 4.
7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate
all'impresa richiedente e' effettuata con riferimento alla data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in
possesso della societa' (ad esempio libro soci), a tale data, e delle
risultanze del registro delle imprese.
8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3,
un'impresa e' considerata sempre di grande dimensione qualora il 25%
o piu' del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti
direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure
congiuntamente da piu' enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto
sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano
detenuti per il tramite di una o piu' imprese.
9. L'impresa richiedente e' considerata autonoma nel caso in cui il
capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti
impossibile determinare da chi e' posseduto e l'impresa medesima
dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese
associate e/o collegate.


Art. 4.
1. Sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti le definizioni
oggetto del presente decreto si applicano:
a) per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati
antecedentemente al 1° gennaio 2005, dalla data di approvazione da
parte della Commissione europea delle notifiche, effettuate
dall'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di
PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE
del 6 maggio 2003;
b) per i nuovi regimi di aiuto istituiti a partire dal 1° gennaio
2005 sulla base dei regolamenti (CE) di esenzione n. 70/2001 e n.
68/2001 del 12 gennaio 2001, come modificati dai regolamenti (CE) n.
364/2004 e n. 363/2004 del 25 febbraio 2004, a decorrere dal
1° gennaio 2005;
c) per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di
esenzione alla Commissione ai sensi dei regolamenti di cui alla
precedente lettera b) e' intervenuta antecedentemente al 1° gennaio
2005 e che non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova
definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005, a decorrere dalla
data di comunicazione alla Commissione europea, da parte
dell'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di
PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;
d) per gli aiuti concessi secondo la regola «de minimis» di cui
al regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, a decorrere dal
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per i regimi di aiuto gestiti dal Ministero delle attivita'
produttive, di cui all'elenco riportato nell'allegato n. 6, le
definizioni oggetto del presente decreto si applicano a decorrere
dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, essendo state
espletate le procedure di comunicazione e di notifica di cui al
precedente comma 1.
3. Al fine di assicurare un'omogenea applicazione sul territorio
delle definizioni del presente decreto, le amministrazioni competenti
provvedono ad effettuare per i regimi di propria competenza
contestualmente le notifiche e le comunicazioni predette, ed a
comunicare nelle rispettive Gazzette Ufficiali ovvero sui rispettivi
organi di informazione ufficiali l'elenco dei regimi di aiuto per i
quali si applicano le citate disposizioni.
4. La direzione generale sviluppo produttivo e competitivita',
ufficio C3, del Ministero delle attivita' produttive fornisce alle
amministrazioni che ne facciano richiesta il necessario supporto
tecnico per l'attuazione delle procedure di cui al precedente comma
3.
5. Le note esplicative sulle modalita' di calcolo dei parametri
dimensionali riportate in appendice costituiscono parte integrante
del presente decreto.
6. In allegato sono riportati alcuni schemi che agevolano la
determinazione della dimensione aziendale.
7. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 aprile 2005
Il Ministro: Marzano

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 236