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PICCOLA E MEDIA IMPRESA UE

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Notizie PMI
mercoledì 15 febbraio 2006




Dal 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la nuova definizione europea di Piccola e Media Impresa (PMI). Essa mantiene le varie classi di effettivi che consentono di definire le categorie delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese, prevedendo però un aumento sostanziale dei tetti finanziari (volume d'affari e totale di bilancio), risultante dall'inflazione e dalla crescita della produttività osservate dal 1996, data della prima definizione comunitaria delle PMI.
Nuova definizione in vigore dal 1° gennaio 2005

(Raccomandazione 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE)

 
Nuova definizione in vigore dal 1° gennaio 2005

(Raccomandazione 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE)

Dal 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la nuova definizione europea di Piccola e Media Impresa (PMI). Essa mantiene le varie classi di effettivi che consentono di definire le categorie delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese, prevedendo però un aumento sostanziale dei tetti finanziari (volume d'affari e totale di bilancio), risultante dall'inflazione e dalla crescita della produttività osservate dal 1996, data della prima definizione comunitaria delle PMI.
Varie disposizioni consentono di riservare solo alle imprese aventi le caratteristiche di vere PMI (e quindi senza il potere economico dei grandi gruppi) il beneficio di accedere ai meccanismi nazionali e ai programmi europei di sostegno alle PMI. L'aggiornamento della definizione di PMI ha lo scopo di agevolare la crescita, l'attività imprenditoriale, gli investimenti e l'innovazione e di favorire la cooperazione e i raggruppamenti di imprese indipendenti (clusters).

Definizione di microimprese, piccole e medie imprese
Per essere riconosciuta come PMI l'impresa deve rispettare le soglie relative agli effettivi e quelle relative al totale di bilancio oppure al volume d'affari.
Le medie imprese hanno effettivi compresi tra 50 e 249 persone. La soglia relativa al volume d'affari sarà aumentata a 50 milioni di euro e quella relativa al totale di bilancio a 43 milioni di euro.
Le piccole imprese hanno effettivi compresi tra 10 e 49 persone. La soglia relativa al volume d'affari e al totale di bilancio saranno aumentate a 10 milioni di euro.
Le microimprese hanno effettivi comprendenti meno di 10 persone. Sarà introdotta una soglia di 2 milioni di euro per il volume d'affari e per il totale di bilancio.

Categoria di impresaNumero di addettiFatturato Totale del bilancio
Media impresatra 50 e 24950 milioni
di euro
43 milioni
di euro
Piccola impresatra 10 e 4910 milioni
di euro
10 milioni
di euro
Micro impresameno di 102 milioni
di euro
2 milioni
di euro

Per quanto riguarda il metodo di calcolo delle soglie si procede nel modo seguente:
- per un'impresa autonoma i dati finanziari e gli effettivi si basano unicamente sui conti dell'impresa stessa;
- per un'impresa partner di altre imprese vengono cumulati i dati dell'impresa e quelli delle imprese partner;
- per un'impresa collegata ad altre imprese si aggiungono ai dati dell'impresa tutti i dati delle imprese alle quali essa è collegata.

La definizione di PMI distingue tre tipi di imprese (impresa autonoma, impresa partner, impresa collegata) a seconda del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, diritti di voto o di esercitare un influsso dominante.

Impresa autonoma
Si tratta della situazione più ricorrente, ovvero di tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi di imprese (partner o collegate). Un'impresa si definisce autonoma se:
- non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25 % o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata.

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25 % è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano collegati con l'impresa richiedente):
- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività di investimento in capitale di rischio ("business angels"), che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, a patto che il totale degli investimenti di tali "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 euro;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- amministrazioni locali autonome aventi un bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e aventi meno di 5000 abitanti. (cfr. definizione, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).

Impresa partner
Si tratta di imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è definita "partner" di un'altra impresa se:
- possiede una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % in tale impresa;
- l'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % nell'impresa richiedente;
- l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.

Impresa collegata
Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un influsso dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti. Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese riprendendo, se esse sono adatte all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE (pdf) del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.

Gli effettivi e le unità di lavoro/anno
Gli effettivi di un'impresa corrispondono al numero di unità di lavoro/anno (ULA) che tiene conto dei seguenti fattori:
- i dipendenti dell'impresa in questione;
- chi lavora per l'impresa in questione con un rapporto di dipendente e, per la legislazione nazionale, è considerato come lavoratore dipendente;
- i proprietari gestori;
- i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall'impresa.
Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate.

Un'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante tutto l'anno considerato. Gli effettivi sono espressi in ULA. Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.


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