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PMI definizione e parametri

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Finanziamenti
lunedì 03 luglio 2006

PICCOLA E MEDIA IMPRESA (PMI)
I parametri dimensionali delle imprese sono dettati sulla base della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" e sono indicati dal decreto 18 settembre 1997 del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato pubblicato sulla G.U. 1.10.1997 n.229 e sue successive integrazioni, che di seguito vengono riassunte.

  1. è definita "piccola" l’impresa che:
    1. ha meno di 50 dipendenti e
    2. ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EURO
    3. ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito
  2. è definita "media" l’impresa che, non classificandosi come "piccola":
    1. ha meno di 250 dipendenti, e
    2. ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EURO,
    3. ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
  3. È definita "grande" l’impresa che non rientri in una delle precedenti definizioni.
    Per le imprese di servizi, in luogo dei limiti dimensionali sopra indicati, per effetto del decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 27 ottobre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.266 del 14 novembre 1997, si applicano i seguenti limiti:
  4. È definita "piccola" l’impresa di servizi che:
    1. ha meno di 20 dipendenti e
    2. ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di EURO,
    3. ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
  5. È definita “media” l’impresa di servizi che, non classificandosi come “piccola”:
    1. ha meno di 95 dipendenti, e
    2. ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di EURO,
    3. ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
  6. È definita “grande” l’impresa di servizi che non rientri in una delle precedenti definizioni.


Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l’ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui sopra, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.
Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall’impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall’impresa richiedente medesima.

E’ considerata indipendente l’impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

  1. se l’impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull’impresa;
  2. se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

Fatto salvo quanto previsto in seguito per le nuove imprese:

  1. per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s’intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita dei prodotti e della prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari;
  2. il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazione sono desunte dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile;
  3. il numero dei dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-annuo (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per i dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
  4. la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell’impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell’impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

 IMPRESE DI SERVIZI
Articolazione dei servizi alla produzione, raggruppati per Divisione della Classificazione delle attività economiche ATECO ’91, ammissibili alle agevolazioni previste dalla misure del Doc.U.P. di gestione regionale


N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. A tale riguardo, occorre precisare che, laddove è indicato il solo codice, sono da considerare ammissibili tutte le attività che l’ISTAT include nel codice medesimo; laddove, viceversa, è indicato il semplice riferimento al codice (“rif.”), è da considerare ammissibile, tra quelle che l’ISTAT include nel codice medesimo, solo l’attività citata

51.70.02 Forniture di bordo
55 - Alberghi e ristoranti, limitatamente a mense e fornitura di pasti preparati (rif. 55.5), con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc.
60.25 Trasporti di merci su strada (escluso trasloco di mobili)
60.30 Trasporti mediante condotte (escluso erogazione di utenti finali)
61.12 Trasporti costieri
63 - Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti, escluse quelle delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, con esclusione dei mezzi di trasporto
64 - Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche ed integrazioni
72 - Informatica ed attività connesse, ivi inclusi i servizi connesi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca ed all’innovazione tecnologica in campo informatico e telematico
73 - Ricerca e Sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all’introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca ed all’innovazione tecnologica in campo informatico e telematico
74 - Altre attività professionali ed imprenditoriali, limitatamente a:

  1. attività degli studi legali (rif. 74.11)
  2. contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale (74.12), ivi incluse le problematiche del personale
  3. studi di mercato (rif. 74.13), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell’import-export
  4. consulenza amministrativo-gestionale (74.14), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l’organizzazione amministrativo-contabile, l’assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell’ufficio, con esclusione dell’attività degli amministratori di società ed enti
  5. attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche (74.20), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l’introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell’energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate
  6. collaudi ed analisi tecniche (74.30) ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell’impresa
  7. pubblicità (74.40)
  8. servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale (74.50)
  9. servizi di vigilanza privata (74.60.1)
  10. laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (74.81.2) ed attività di aerofotocinematografia (74.81.3)
  11. attività di imballaggio, confezionamento (74.82)
  12. servizi congressuali di segreteria e di traduzione (74.83)
  13. design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili ed altri beni personali o per la casa (74.84.5)
  14. servizi di segreteria telefonica (rif. 74.84.6), ivi compresi i call center 80 - Istruzione, limitatamente a:
  15. istruzione secondaria di formazione professionale (80.22)
  16. scuole e corsi di formazione speciale (80.30.3), ivi compresi i corsi di formazione manageriale 90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, limitatamente a:
  17. raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (rif. 90.00.1), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
  18. smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini (rif. 90.00.2), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati ed altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale 92 - Attività ricreative, culturali e sportive, limitatamente alle attività di produzione radiotelevisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif.92.20) 93 - Altre attività di servizi, limitatamente alle attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (93.01.1)


 ESL ESN Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda
L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso.

L’esigenza di salvaguardare il regime della concorrenza nel mercato europeo ha portato la Commissione di Bruxelles a stabilire dei limiti alle agevolazioni pubbliche, che tengono conto della localizzazione degli interventi, della dimensione delle imprese, del settore di appartenenza, della finalità dell’aiuto, ecc. Questi limiti sono calcolati appunto in Equivalente Sovvenzione, in percentuale sull’importo dell’investimento.
Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi, agevolazione fiscale, garanzia sul rischio di cambio, ecc.) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l’elemento dono dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso convenzionale di attualizzazione. Questo valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL).
Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l’Equivalente Sovvenzione Netta (ESN). Questo calcolo è piuttosto complesso e varia a seconda del settore di appartenenza del beneficiario, della forma societaria, della tipologia degli investimenti, della localizzazione, ecc. Il risultato di questa operazione dà il vantaggio finale di cui gode l’iniziativa agevolata dopo avere pagato le imposte sugli utili di esercizio che l’aiuto presumibilmente ha prodotto. E’ bene precisare che il calcolo non viene fatto sui risultati di esercizio reali, ma si ipotizza che l’intera agevolazione costituisca un utile e su questo debbano essere prelevate le imposte.
Per semplificare il calcolo e per dare la possibilità, sia alle Amministrazioni che agli operatori, di tradurre le indicazioni formali in dati concreti, sono state predisposte delle simulazioni, con metodi di calcolo convenzionali. In particolare l’Istituto Promozione Industriale (I.P.I.), del Ministero dell’Industria, ha elaborato e diffuso un software per il calcolo dell’E.S.N.: tale metodo è stato studiato per il calcolo delle agevolazioni agli investimenti nelle aree depresse del Paese (Legge 488/92) e per le misure cofinanziate dai Fondi Strutturali comunitari di competenza ministeriale, ma può essere generalmente applicato al calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Netta anche per le altre disposizioni che lo prevedano.
Si consideri che ogni volta che l’ammontare dell’agevolazione è espressa in ESN, l’aiuto effettivamente erogato è comunque più elevato. Se cioè è previsto un contributo in conto capitale del 20% in ESN, su un investimento di 100 milioni, non verranno erogati 20 milioni, ma almeno 26-28 milioni.


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